Art. 7.

      1. Fermo restando l'obbligo della previsione nel programma e nei progetti predisposti ai sensi degli articoli 3 e 4 del pieno reimpiego del personale utilizzato, il Ministero delle attività produttive effettua interventi in favore dei dipendenti di imprese operanti nel settore militare interessate da un processo di riconversione.
      2. Le procedure di erogazione dei finanziamenti degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.
      3. Nel caso di particolari situazioni di crisi nelle aziende del settore militare dovute a condizioni di mercato o a decisioni

 

Pag. 11

di ridimensionamento di produzioni militari, il Governo si attiva per individuare gli interventi che, a livello nazionale e dell'Unione europea, possono favorire la riconversione delle aziende interessate e la limitazione dell'impatto economico territoriale, nonché l'eventuale ricollocazione dei lavoratori coinvolti. L'agenzia regionale competente può intervenire con risorse finanziarie aggiuntive.